Convenzione

Art. 15

In vigore dal 7 nov 1986
La concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza la cui lista sarà stabilita mediante accordo amministrativo, è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente, tranne in casi di assoluta urgenza.
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Art. 15 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo