Convenzione
Art. 9
In vigore dal 7 nov 1986
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, in deroga all'art. 71, che la legislazione dello Stato di affiliazione rimanga applicabile e che il distacco sia prolungato oltre i termini di scadenza stabiliti in precedenza nei confronti del lavoratore, qualora, presa in considerazione la durata o la frequenza degli spostamenti che tali attività comportano, o il loro carattere di eccezionalità, o tenendo conto dall'età del lavoratore, l'applicazione della legislazione dello Stato sul cui territorio si svolge l'attività si dimostri meno favorevole per il suddetto lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-9