Convenzione

Art. 4

In vigore dal 7 nov 1986
Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato fatto salve le disposizioni particolari della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-4

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