Convenzione

Art. 2

In vigore dal 7 nov 1986
1. La presente convenzione si applica: In Italia alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione; b) i regimi che si sostituiscono all'assicurazione di cui alla lettera a); c) l'assicurazione malattia, ivi compresa l'assicurazione tubercolosi e la maternità; d) l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) gli assegni familiari. In Tunisia, alle legislazioni concernenti: a) il regime di assicurazione malattia e maternità; b) il regime degli assegni familiari; d) il regime delle pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo; d) il regime delle pensioni d'invalidità, di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo; e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli; f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori; g) i registri di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attività professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso e) del primo paragrafo. 2. La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo. Tuttavia, essa non si applicherà: a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizione del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-2

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