Convenzione
Art. 3
In vigore dal 7 nov 1986
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall'assicurazione del lavoratore.
2. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano:
a) ai pubblici dipendenti;
b) agli agenti diplomatici o consolari di carriera e ai membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico dette cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alle Convenzioni di Vienna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-3