Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 7 nov 1986
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ai lavoratori cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall'assicurazione del lavoratore. 2. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano: a) ai pubblici dipendenti; b) agli agenti diplomatici o consolari di carriera e ai membri del personale tecnico e amministrativo appartenenti all'organico dette cancellerie, in servizio nelle missioni diplomatiche e nei consolati, di cui alle Convenzioni di Vienna.
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