Convenzione

Art. 5

In vigore dal 7 nov 1986
A meno che ciò non sia diversamente disposto della presente convenzione, le prestazioni in denaro acquisite ai sensi della legislazione di uno Stato contraente o in applicazione dalla presente convenzione, sono erogate alle persone interessate, anche se esse stabiliscono la loro residenza sul territorio dell'altro Stato o di uno Stato terzo vincolato da una convenzione di sicurezza sociale a ciascuno dei due Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-5

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