Convenzione

Art. 33

In vigore dal 7 nov 1986
Le autorità e le istituzioni incaricate dell'attuazione della presente Convenzione si scambiano i loro buoni uffici ed agiranno come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione. L'assistenza amministrativa reciproca di queste autorità ed istituzioni è in linea di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di determinate spese.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-33

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