Convenzione

Art. 36

In vigore dal 7 nov 1986
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati in base alla legislazione di uno Stato contraente, entro determinati termini, presso una autorità o una istituzione di questo Stato sono ricevibili, se sono presentati nei medesimi termini presso un'autorità o una istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso, l'autorità o l'istituzione così investita trasmette immediatamente le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorità o all'Istituzione competente del primo Stato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati presso un'Autorità o una istituzione di uno Stato contraente è considerata come data di presentazione presso l'autorità o l'istituzione competente. Qualora l'autorità o l'istituzione presso cui il rimborso è stato presentato non conoscano l'autorità o l'istituzione competente dell'altro Stato, la trasmissione può essere effettuata tramite le autorità di cui all' e).
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-36

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