Convenzione
Art. 41
In vigore dal 7 nov 1986
1. La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.
Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione di uno Stato contraente prima della data della sua entrata in vigore, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Qualsiasi prestazione che non sia stata liquidata o che è stata sospesa a causa della nazionalità o della residenza dello interessato, è, a sua domanda, liquidata o ripristinata, con effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sempre che i diritti liquidati in precedenza non abbiano dato luogo ad un regolamento in capitale.
3. i diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, possono essere riesaminati su loro
domanda, fatte salve le disposizioni di questa Convenzione
4. Se la domanda di cui ai paragrafi 2 e 3 summenzionati è presentata entro un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che sorgono ai sensi della Convenzione sono acquisiti con effetto a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione degli Stati contraenti relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opposte agli interessati.
5. Se la domanda di cui ai paragrafi 2 e 3 summenzionati è presentata dopo lo scadere del termine di due anni successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono decaduti o in prescrizione, sono acquisiti con effetto a partire dal primo giorno successivo alla data di deposito della domanda, fatte salve disposizioni interne più favorevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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