Convenzione
Art. 44
In vigore dal 7 nov 1986
1. In caso di denuncia della presente Convenzione, qualsiasi diritto acquisito ai sensi delle sue disposizioni è mantenuto.
2. I diritti in via di acquisizione, relativi ai periodi compiuti precedentemente alla data alla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per via della denuncia.
Fatto a Tunisi, il 7 dicembre 1984 in due esemplari, in lingua italiana, araba e francese. In caso, di controversie, fare fede al testo in francese.
Per il Governo della Repubblica italiana
Giulio ANDREOTTI
Ministro degli affari esteri
Per il Governo della Repubblica tunisina
Beji Caid ESSEBSI
Ministro degli affari esteri
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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