Convenzione

Art. 39

In vigore dal 7 nov 1986
1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, sul territorio dell'altro Stato contraente, dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del beneficiario delle prestazioni, alle condizioni previste dall'Accordo amministrativo. 2. "Le perizie mediche, svolte alle condizioni previste al paragrafo 1. devono essere state effettuate sul territorio dello Stato contraente competente.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-39

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