Convenzione

Art. 37

In vigore dal 7 nov 1986
I trasferimenti di somme risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono effettuati in conformità alle procedure previste dalla legislazione in vigore in tale materia, in ciascuno degli Stati contraenti al momento del trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo