Convenzione
Art. 37
37 / 44In vigore dal 7 nov 1986
I trasferimenti di somme risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono effettuati in conformità alle procedure previste dalla legislazione in vigore in tale materia, in ciascuno degli Stati contraenti al momento del trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-37