Convenzione
Art. 31
In vigore dal 7 nov 1986
Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente sono effettuate dalla istituzione del luogo di soggiorno o di residenza.
L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle spese per le suddette perizie nonché le spese supplementari, sulla base del costo effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-31