Convenzione

Art. 27

In vigore dal 7 nov 1986
L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto, ai sensi degli . Questo rimborso è effettuato in base al costo effettivo.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo