Convenzione
Art. 27
27 / 44In vigore dal 7 nov 1986
L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto, ai sensi degli . Questo rimborso è effettuato in base al costo effettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-27