Convenzione

Art. 28

In vigore dal 7 nov 1986
1. Qualora la vittima di una malattia professionale abbia svolto un'attività sotto la legislazione dei due Stati contraenti, che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui la vittima e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul di cui territorio l'attività in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione, tenendo conto, se del caso, dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Se queste condizioni non sono soddisfatte, i diritti alle prestazioni sono esaminati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. 2. Qualora la concessione delle prestazioni per malattia professionale in base alla legislazione di uno Stato contraente, sia subordinata alla condizione che la malattia sia stata constatata medicalmente per la prima volta sul suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta se questa malattia e stata contratta per la prima volta sul territorio dell'altro Stato contraente. 3. in caso di "pneumonconiosi sclerogena", se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina l'indennizzo alle condizioni di un periodo minimo di esposizione al rischio, e di un periodo massimo a partire dalla data di cessazione dell'attività che comporta il rischio, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, a tal fine, anche dell'attività che comporta il rischio svolto nell'altro Stato contraente. L'onere delle prestazioni in denaro, ivi comprese le rendite; è preso a carico, in eguale percentuale, delle istituzioni competenti dei due Stati contraenti. 4. Le autorità competenti possono determinare, di comune accordo, le altre malattie professionali a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo