Convenzione

Art. 30

In vigore dal 7 nov 1986
Ai fini della valutazione del grado di incapacità permanente risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o tunisina, gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo