Convenzione
Art. 29
In vigore dal 7 nov 1986
1. Qualora si verifichi un aggravamento di una malattia professionale per la quale il lavoratore ha beneficiato o beneficia di una indennità ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) se un lavoratore, dopo l'inizio del beneficio delle prestazioni, non ha svolto, sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, un'attività che possa causare o aggravare la malattia in questione, l'Istituzione competente del primo Stato è tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;
b) se il lavoratore, dopo l'inizio del beneficio deLle prestazioni, ha svolto un'attività sotto la legislazione dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.
L'istituzione competente del secondo Stato concede al lavoratore un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se la malattia considerata fosse avvenuta sotto la legislazione di detto Stato;
c) in caso di aggravamento di una pneumonconiosi sclerogena o di una malattia annessa al medesimo regime, in applicazione dell' par. 4, che abbia dato luogo all'applicazione delle disposizioni dell', par. 3, sono applicabili le seguenti disposizioni:
- qualora il lavoratore non abbia più svolto l'attività che possa causare gesta malattia o l'abbia svelta sul territorio di entrambi gli Stati, l'onere dette prestazioni in denaro ivi comprese quelle relative all'aggravamento, sarà preso a carico, in base ad una pari percentuale, dalle istituzioni competenti dei due Stati;
- qualora il lavoratore abbia svolto sul territorio di uno dei due Stati, un'attività che possa provocare questa malattia, questo Stato prende a suo carico, oltre alle prestazioni in denaro corrispondenti alla malattia iniziale, le prestazioni relative all'aggravamento.
Storico versioni
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