Art. 30
Convenzione

Art. 30

30 / 44
In vigore dal 7 nov 1986
Ai fini della valutazione del grado di incapacità permanente risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o tunisina, gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735#art-c-30