Accordo

Art. 4

In vigore dal 30 mar 1986
. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all' della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all', paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca è nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo