Accordo

Art. 3

In vigore dal 30 mar 1986
. All'importo di cui all', paragrafo 2, lettera a), si aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo