Accordo
Art. 2
In vigore dal 30 mar 1986
.
1. L'importo di cui all', paragrafo 2, lettera a), è così suddiviso:
a) 7.400 milioni di ECU per gli Stati ACP, di cui:
4.860 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
600 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
600 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
925 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti a norma
della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione,
415 milioni di ECU sotto forma di sistema speciale di
finanziamento, a norma della terza parte, titolo II,
capitolo 3 della convenzione;
b) 100 milioni di ECU per i paesi e territori, di cui:
i) 55 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
25 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
15 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a
norma delle disposizioni della decisione relativa ai
prodotti minerari;
ii) 5 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione
relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi
d'esportazione.
2. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), i) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), ii), ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-2