Accordo
Art. 1
In vigore dal 30 mar 1986
ACCORDO INTERNO DEL 1985 RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato "trattato",
considerando che la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomè l'8
dicembre 1984, in appresso denominata "convenzione", ha fissato a 8.500 milioni di ECU l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;
considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 100 milioni di ECU l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresì previsti, a concorrenza di 20 milioni di ECU, interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;
considerando che l'ECU utilizzato per l'applicazione del presente
accordo è quello definito nel regolamento (CEE) n. 2626/84 del Consiglio, del 15 settembre 1984, che modifica l' del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, o eventualmente in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ECU;
considerando che, per l'attuazione della convenzione e della
decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", è necessario istituire un sesto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;
considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione
della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;
considerando che è necessario istituire un comitato dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato presso la Banca;
considerando che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei
lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;
considerando la risoluzione del Consiglio del 5 giugno 1984 sul
coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunità,
previa consultazione della Commissione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
.
1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo
, in appresso denominato "Fondo".
2. a) Il Fondo è dotato di un importo di 7.500 milioni di ECU.
b) La ripartizione delle partecipazioni tra gli Stati che
contribuiscono è stabilita conformemente all'allegato I che
costituisce parte integrante del presente accordo.
c) Il Consiglio, che delibera all'unanimità, adotta la
ripartizione definitiva tra gli Stati membri conformemente
agli orientamenti definiti nell'allegato II che costituisce
parte integrante del presente accordo.
d) La ripartizione di cui alla lettera c) può essere modificata
con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in
caso d'adesione di un nuovo Stato alla Comunità.
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