Accordo
Art. 3
370 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
All'importo di cui all', paragrafo 2, lettera a), si
aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da
realizzare negli Stati ACP;
b) fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da
realizzare nei paesi e territori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-3