Accordo
Art. 4
371 / 399In vigore dal 30 mar 1986
.
Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all' della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all', paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca è nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.
Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con
la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-a-4