Protocollo N. 3Parte SECONDA

Art. 4

In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Regno di Spagna può fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo: +-----------------+------------------------------------------------+ |N. della tariffa | | | doganale comune | Designazione delle merci | +-----------------+------------------------------------------------+ | 47.01 | Paste per carta | +-----------------+------------------------------------------------+ | 48.01 |Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa,| | | in rotoli o in fogli | +-----------------+------------------------------------------------+ In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non può subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica. 2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-4-3

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo