Protocollo N. 2Parte SECONDA

Art. 9

In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli , comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti. 2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986: - agli scambi tra il territorio doganale delle. Comunità nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna; - agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-9-2

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo