Protocollo N. 3›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 29 dic 1985
Per l'applicazione dell' dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti ripresi nell'elenco figurante nell'allegato A, l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione in Spagna prevista al paragrafo 3 di detto articolo è effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dal 1 marzo 1986, di contingenti all'importazione di prodotti originari del Portogallo. I volumi dei contingenti per l'anno 1986 sono indicati nel suddetto elenco.
Il Regno di Spagna aumenta il volume dei contingenti secondo le condizioni indicate nello stesso allegato. Gli aumenti, espressi in percentuali, sono aggiunti ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-2-3