Protocollo N. 3Parte SECONDA

Art. 5

In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1988, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari della Spagna: a) i prodotti di cui al trattato CECA; b) +-----------------+------------------------------------------------+ |N. della tariffa | | | doganale comune | Designazione delle merci | +-----------------+------------------------------------------------+ | 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, | | | esclusi i fili isolati per l'elettricità | +-----------------+------------------------------------------------+ | | | | 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle| | | forme indicate alle voci dal n. 73.06 al | | | n. 73.14 inclusa: | +-----------------+------------------------------------------------+ | | | | | A. Acciai fini al carbonio: | +-----------------+------------------------------------------------+ | | | | | ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi | | | i fili isolati per l'elettricità:| | | - nudi | +-----------------+------------------------------------------------+ | | | | | Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di | | |acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19| +-----------------+------------------------------------------------+ Le due parti possono, di comune accordo, prorogare questo regime di sorveglianza statistica per un periodo che non vada al di la del 31 dicembre 1990. In caso di disaccordo, su richiesta di uno dei due stati, la Commissione può decidere la proroga di detto regime se essa constata perturbazioni importanti sul mercato portoghese. 2. Secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1992, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti, originari della Spagna: --------------------------------------------------------------------- N. della tariffa _ doganale comune | Designazione delle merci --------------------------------------------------------------------- 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese | le acque minerali aromatizzate) e altre bevande | non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di | ortaggi della voce n. 20.07 | 22.03 | Birra --------------------------------------------------------------------- 3. Fino al 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna può, alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, assoggettare ad una sorveglianza preventiva all'importazione, a fini esclusivamente statistici, i prodotti indicati nell'allegato VII dell'atto di adesione nonché le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-5-3

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo