Protocollo N. 3›Parte SECONDA
Art. 9
In vigore dal 29 dic 1985
1. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del
presente protocollo, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano nelle stesse condizioni agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo fintantochè siano riscossi in questi scambi dazi doganali.
Per stabilire il valore in dogana negli scambi tra la Spagna ed il
Portogallo e negli scambi con i paesi terzi fino al:
- 31 dicembre 1992 per i prodotti industriali, e
- 31 dicembre 1995 per i prodotti agricoli,
il territorio doganale da prendere in considerazione è quello definito dalla legislazione vigente, il 31 dicembre 1985, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese.
2. Nei loro scambi il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese
applicano, a decorrere dal 1 marzo 1986, la nomenclatura della tariffa doganale comune e la nomenclatura della tariffa unificata CECA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-9-3