Protocollo n. 3Parte SECONDA

Art. 8

In vigore dal 29 dic 1985
1. La Commissione determina, tenendo debitamente conto delle disposizioni in vigore, in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che le merci che soddisfano le condizioni richieste a tal scopo beneficino del trattamento previsto nel presente protocollo. Questi metodi comprendono in particolare le misure necessarie per assicurare che le merci che abbiano beneficiato del trattamento summenzionato in Spagna o in Portogallo al momento della loro rispedizione nella Comunità nella sua composizione attuale, siano sottoposte in essa allo stesso trattamento che sarebbe stato loro applicabile in caso di importazione diretta. 2. Fino al 28 febbraio 1986 saranno applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo i regimi che disciplinano attualmente le relazioni commerciali tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese. 3. La Commissione determina le disposizioni applicabili a decorrere dal 1 marzo 1986 agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo delle merci ottenute in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione delle quali siano entrati: - prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in Spagna o in Portogallo, oppure che abbiano beneficiato di uno storno totale o parziale di questi dazi o tasse; - dei prodotti agricoli che non soddisfino le condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione in Spagna o in Portogallo. Nell'adottare queste disposizioni la Commissione tiene conto delle regole previste nell'atto di adesione per l'eliminazione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e il Portogallo e per l'applicazione progressiva, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.
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