Protocollo N. 2›Parte SECONDA
Art. 9
430 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1 marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli , comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine.
Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.
2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986:
- agli scambi tra il territorio doganale delle. Comunità nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna;
- agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.
Storico versioni
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