Atto

Art. 261

In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all', la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti. 2. Pertanto, e in deroga all', l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno è differita fino al termine della prima tappa. Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, è differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'.
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Art. 261 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo