Atto
Art. 261
109 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all', la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti.
2. Pertanto, e in deroga all', l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno è differita fino al termine della prima tappa.
Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, è differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-261