Atto

Art. 257

In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non può andare oltre questa data. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.
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Art. 257 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo