Atto
Art. 254
In vigore dal 29 dic 1985
Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1 marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-254