Atto

Art. 254

In vigore dal 29 dic 1985
Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1 marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.
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Art. 254 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo