Atto
Art. 251
In vigore dal 29 dic 1985
1. In linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti al M C S.
Questo bilancio è in linea di massima stabilito per campagna in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo o nella Comunità nella sia composizione attuale; in base al bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsioni concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato.
Per il periodo dal 1 marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 un bilancio specifico viene stabilito per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.
2. Le successive fissazioni dei massimali indicativi devono prevedere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunità allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie.
A tale scopo è stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.
Storico versioni
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