Atto
Art. 252
In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza:
- le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui all paragrafo 3,
- la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate.
2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causi una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro può chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui al paragrafo 1. A tale scopo la Commissione adotta una decisione e entro 24 ore dal momento della ricezione della richiesta.
Se la decisione della Commissione non è adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente può prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione.
Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma.
3. Le misure definitive sono adottate al più presto secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Queste misure possono, tra l'altro, comprendere:
a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni;
b) in funzione della gravità della situazione, valutata in particolare sulla base dello sviluppo dei prezzi di mercato e dei quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunità nella sua composizione attuale o sul mercato portoghese.
Le misure restrittive di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunità nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico.
4. L'applicazione del M C S non può in nessun caso avere per effetto di trattare i prodotti in provenienza dal Portogallo o dalla Comunità nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, smerciati nelle regioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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