Atto›Sez. III
Art. 259
In vigore dal 29 dic 1985
1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti:
- regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine,
- regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli,
- regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali,
- regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine,
- regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova,
- regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame,
- regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso,
- regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.
Storico versioni
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