AttoSez. III

Art. 259

In vigore dal 29 dic 1985
1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti: - regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, - regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine, - regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli, - regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali, - regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine, - regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova, - regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame, - regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, - regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.
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Art. 259 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo