Atto›Sez. III
Art. 260
In vigore dal 29 dic 1985
1. La transizione per tappe comprende due periodi di cinque anni:
- la prima tappa inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1990,
- la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 1995.
Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è automatico.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può ridurre la durata della prima tappa ad un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 1988. In questo caso la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1989 e termina il 31 dicembre 1995.
Storico versioni
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