Atto
Art. 265
In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica le seguenti discipline:
1. Una disciplina di prezzo:
a) Qualora i prezzi portoghesi, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni:
- gli aumenti annui di prezzo non possono superare, in valore, l'aumento dei prezzi comuni, fatta salva l'armonizzazione dei prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevista dall', lettera d);
- tuttavia:
aa) nei casi in cui i prezzi portoghesi risultino inferiori ai prezzi comuni e qualora, conformemente alla disciplina degli aiuti di cui alla lettera c), la soppressione di taluni aiuti - direttamente concessi ai prodotti al livello di produzione primaria oppure concessi ai mezzi di produzione - conduca ad una diminuzione dei redditi dei produttori portoghesi, può essere applicato un aumento supplementare a quello di cui al primo trattino, nei limiti dell'incidenza degli aiuti soppressi sul reddito dei produttori;
bb) per quanto concerne i prodotti della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune per i quali sono fissati prezzi istituzionali, l'aumento annuo dei prezzi portoghesi può raggiungere, senza superarlo, il livello della parte che risulta da un ravvicinamento dei prezzi effettuato in dieci anni.
In nessun caso i prezzi portoghesi possono superare il livello dei prezzi comuni.
Ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi definita nella presente lettera a), il livello dei prezzi portoghesi da prendere in considerazione nella prima campagna di commercializzazione successiva all'adesione e il livello dei prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986 e convertiti in ECU al tasso valido all'inizio di tale campagna di commercializzazione per in prodotti considerati.
b) Se la durata della prima tappa non viene ridotta a norma dell', paragrafo 2 e se i prezzi portoghesi risultano inferiori ai prezzi comuni, la Repubblica portoghese procede durante il quinto anno della prima tappa, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto interessato, ad un ravvicinamento dei prezzi al livello dei prezzi comuni applicabili per la stessa campagna, secondo modalità da determinare.
A questo scopo i prezzi portoghesi da ravvicinare sono i prezzi, espressi in ECU, al livello raggiunto il 31 dicembre 1989 conformemente alle norme di disciplina dei prezzi di cui alla lettera a).
c) Quando il livello raggiunto dai prezzi portoghesi per la campagna 1985/1986, espressi in ECU per mezzo del tasso di conversione valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato, è superiore al livello dei prezzi comuni, il livello dei prezzi portoghesi non può essere aumentato rispetto al livello precedente.
Inoltre, se i prezzi portoghesi, espressi in ECU, fissati sotto il precedente regime nazionale per la campagna 1985/1986, hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, la Repubblica portoghese fissa i suoi prezzi nelle campagne successive in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione.
Inoltre, il Portogallo adatta i suoi prezzi nella misura necessaria per evitare l'ampliamento del divario tra i suoi prezzi ed i prezzi comuni.
d) La Commissione si accerta che le norme sopra enunciate vengano rispettate. Qualsiasi superamento del livello di prezzo risultante dall'applicazione di tali norme non verrà preso in considerazione al momento, di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda tappa, di cui all'.
2. Una disciplina degli aiuti:
Ai sensi di tale disciplina, e fatto salvo l', la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere durante la prima tappa i propri aiuti nazionali.
Tuttavia, durante tale periodo, la Repubblica portoghese provvede ad eliminare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune.
3. Una disciplina di produzione:
Ai sensi di tale disciplina, la Repubblica portoghese prende le misure necessarie per evitare che nei settori per i quali la normativa comunitaria stabilisce norme di disciplina di produzione:
- gli eventuali aumenti di produzione che si verificano sul suo territorio durante la prima tappa conducano ad aggravare la situazione globale della produzione comunitaria,
- l'introduzione dell'"acquis communautaire" dall'inizio della seconda tappa sia resa più difficile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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