Atto

Art. 267

In vigore dal 29 dic 1985
Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese è autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all', il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.
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Art. 267 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo