Atto

Art. 271

In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima tappa la Repubblica portoghese può concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all' esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'.
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Art. 271 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo