Art. 271
Atto

Art. 271

119 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima tappa la Repubblica portoghese può concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all' esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-271