Atto
Art. 271
119 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima tappa la Repubblica portoghese può concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all' esportati negli stati membri attuali.
Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.
La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-271