Atto

Art. 275

In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all' il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunità nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'. 3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunità tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-275

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 275 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo