Art. 275
Atto

Art. 275

123 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all' il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunità nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali restituzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'. 3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunità tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-275