Art. 267
Atto

Art. 267

115 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese è autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all', il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-267