AttoSez. III

Art. 212

In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20. Il periodo sopramenzionato può essere abbreviato e le modalità indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità dell'impresa; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunità dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunità nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-212

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Art. 212 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo